seduta
d’asta non costituisce udienza
Cass. S.U. 27.10.1995, n.11178, in Foro it., 1996,I, c.3468
L'incanto non costituisce udienza.
Not. Maria Cristina Cordelli
E’ da ritenersi che la seduta d'asta non sia
una udienza (le parti non hanno
facoltà di svolgere alcuna attività giuridica nè presentare istanze o fare
opposizioni durante l'asta davanti al notaio); e ciò, benchè taluno
sostenga che la mancata comparizione del procuratore del creditore
procedente alla sessione d'asta comporterebbe la nullità del decreto di
trasferimento ai sensi dell'art. 631, c.p.c., in quanto la sessione d'asta
sarebbe equiparata ad una udienza e pertanto il notaio , sostituto del giudice,
dovrebbe fissare un'altra "udienza" e qualora anche in questa non si
presentasse la parte, dovrebbe rimettere gli atti al giudice per l'ordinanza di
estinzione della procedura esecutiva.